Imposte da UNICO 2021 al 15 settembre 2021 per…
Come comunicato e chiarito dall’agenzia delle entrate lo scorso 5 agosto, l’articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto per diverse categorie di soggetti la proroga fino al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021. ATTENZIONE PERÒ, NON SI POTRÀ ULTERIORMENTE ALLUNGARE QUESTO TERMINE AL 15 OTTOBRE APPLICANDO LA CONSUETA MAGGIORAZIONE DELLO 0.4 PER CENTO.
Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ( ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter), a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o, infine, che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
