Economia – decreto agosto, il DL 104 in GU 14/08.
Il “decreto agosto”, dl. 104/2020, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 agosto 2020
Sintesi e stralci da fonti ufficiali.
pubblichiamo una selezione degli articoli reputati di msggiore impatto per cittadini ed imprese, in seguito citetemo gli altri articoli con rimandi alla fonte.
Lavoro.
Confermati le settimane aggiuntive di Cig ed il blocco dei licenziamenti, con le imprese potranno licenziare solo al termine della cassa Covid, prorogata di 18 settimane, o dei 4 mesi di sgravi contributivi alternativi. Inoltre, nella relazione tecnica che accompagna il dl viene spiegato che i già previsti sgravi contributivi di sei mesi al 100% per neoassunti e trasformazioni a tempo indeterminato puntano a ottenere “410.500 nuove assunzioni” da qui a fine anno. (leggi l’articolo 3 del dl 104)
DISOCCUPAZIONE NASPI, DUE MESI IN PIÙ.
Art. 5 – Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL.
- Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini
nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza,
alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e’ estesa anche ai soggetti
beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L’importo riconosciuto per
ciascuna mensilita’ aggiuntiva e’ pari all’importo dell’ultima
mensilita’ spettante per la prestazione originaria. - All’onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di
euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 114.
Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per assunzioni a tempo indeterminato
- Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore
agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del
presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico, e’ riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per
un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. - Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un
contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
all’assunzione presso la medesima impresa. - L’esonero di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche nei casi di
trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e’ cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta. - Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 e’
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8
milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per
l’anno 2021. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i
risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori. - Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8
milioni di per l’anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021
e a 165,0 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 145,4
milioni di euro per l’anno 2021 mediante le maggiori entrate
derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di
euro per l’anno 2020, 879,3 milioni di euro per l’anno 2021 e a 165,0
milioni di euro per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 114.
Art. 14 – Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo
- Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del
presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano
altresi’ sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia’ impiegato nell’appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto. - Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi’, preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi’ sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7
della medesima legge. - Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell’attivita’ dell’impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della societa’ senza continuazione, anche parziale,
dell’attivita’, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni od attivita’ che
possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e’
comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi’ esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso. - Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto
di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo’, in deroga alle previsioni
di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
revocare in ogni tempo il recesso purche’ contestualmente faccia
richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione
di continuita’, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 15 -Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di
soggetti disagiati
- Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole
«di eta’ pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle
seguenti: «di eta’ superiore a diciotto anni». - L’articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’
abrogato. - Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro
per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2020
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della
disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021
si provvede ai sensi dell’articolo 114.
