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PEC società e comunicazione al Registro Imprese: il termine "fantasma". PDF Stampa E-mail
Mercoledì 04 Gennaio 2012 18:24
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PEC: per chi se ne fosse dimenticato, il consiglio di affrettarsi e provvedere appena possibile.

Le società avrebbero dovuto comunicare, entro il 29 novembre del 2011, una  Casella di Posta Elettronica  Certificata al Registro Imprese (Articolo 16, comma 6, DL 185/2008). Difficoltà applicative, ritardi vari, inadeguatezza tecnica di un "tessuto telematico" che in Italia mostra  la corda nei momenti cruciali, ma soprattutto un sostanziale e pressoché totale disinteresse delle imprese per la questione, hanno indotto il Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare alle Camere di Commercio l'opportunità di non applicare sanzioni fino al 31 dicembre 2011. 

Questa almeno la notizia così come "passata alle cronache". In verità si tratta di un termine del tutto "fluttuante" e, soprattutto, non codificato in alcuna norma. In altre parole, come vedremo, inesistente.

 

    La circolare del 25 novembre 2011 del Ministero citato, infatti, si esprime così: "Si rappresenta a codeste Camerel'opportunità, in questa prima fase di applicazione della disposizione (...), di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo PEC entro il termine del 29 novembre 2011. Finchè non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell'adempimento non sia più prevalente (…) e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all'inizio del nuovo anno ( ...) ". 

   C'è quindi un "almeno fino all'inizio del nuovo anno", che però cozza con l'espressione che è stata infilata addirittura nella stessa frase, che parla di adempimento corretto se effettuato "entro tale data". Quindi, un "almeno" che diviene poi quasi una "data ultima" che in realtà non esiste. Tutto ciò ha poi polverizzato un altro  termine: la riduzione ad un terzo nel caso di adempimento effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, prevista dall'art. 9 della Legge 180/2011 (Statuto delle imprese). Tale "ravvedimento" non sarebbe di fatto più applicabile, atteso che la scadenza del 29 novembre 2011 è rimasta tale, che nessuna norma (a meno che io non soffra di allucinazioni o di difetto di aggiornamento chiaramente) è intervenuta a modificarla e che la cosiddetta proroga consiste in uina sorta di "patto di non belligeranza" tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Camere di Commercio.  Chi ad esempio comunicasse la PEC a gennaio, non avrebbe nessuna copertura per la riduzione ad un terzo della sanzione, poiché il "presunto" termine del 31 dicembre non esiste nella legge.

   Si ritiene utile consigliare a chiunque abbia dimenticato di comunicare la PEC di provvedere immediatamente, visto  che quel "almeno fino all'inizio del nuovo anno" lascia intendere la disapplicazione "per prassi" della sanzione anche nei giorni successivi. Qualcuno ha scritto (alcune Camere di Commercio) che comunque il ritardo sarà tollerato fino a tutto il mese di gennaio 2012. Sempre per prassi, sempre per "patto di non belligeranza" e non per legge.

   E' divertente notare che se qualsiasi Camera di commercio dovesse applicare la sanzione prevista non sarebbe in alcuin modo attaccabile.

   Uno dei tanti minestroni all'italiana. Un Paese nel quale, a seconda di convenienze e comodità e pigrizie, le circolari prevalgono sulle norme e viceversa. 

 

Stefano Fioretti