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Articolo 2: Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani - decorrenza, perdiodo d'imposta successivo al 2011.
Tematico aggiornato al 31 dicembre 2011 - DL 201/2011 - In rosso le modifiche introdotte dalla legge di conversione (DDL di conversione 3066, approvato definitivamente il 27 dicembre 2011). - (Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011)
Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
In sostanza, sarà deducibile dal reddito d'impresa l'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, ovviamente al netto delle vecchie deduzioni già previste all'art. 11 del 446/1997 ( contributi INAIL, costi relativi agli apprendisti, ai disabili, spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, e così via) - (visualizza l'attuale art. 11 su banca dati CERDEF)
| 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. |
n.b.: primo periodo d'imposta di applicazione, il 2012.
Deducibilità integrale IRAP sul costo del lavoro e contestuale modifica della norma relativa alla deduzione forfetaria del 10%. Risorsa consigliata sull'argomento:
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| 1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse. |
Deduzione forfetaria 10%: dopo la modifica, la norma riconosce la deduzione forfetaria solo sulla quota imponibile per interessi passivi ed oneri assimilati. |
| 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. |
Decorrenza della norma: a partire da "Unico2013" per l'anno d'imposta 2012. Nulla cambia quindi per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2011. |
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2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»; b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni». 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
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Nuova formulazione dell'art. 11, comma 1:
. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
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