Manovra Monti, conversione in legge del DL 201/2011, i Tematici - art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro. (IRAP) PDF Stampa E-mail
Sabato 31 Dicembre 2011 00:00
Articolo 2: Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani - decorrenza, perdiodo d'imposta successivo al 2011.
Tematico aggiornato al 31 dicembre 2011 - DL 201/2011 - In rosso le modifiche introdotte dalla legge di conversione (DDL di conversione 3066, approvato definitivamente il 27 dicembre 2011). - (Legge di conversione  n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011) 
 Articolo 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
In sostanza, sarà deducibile dal reddito  d'impresa l'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, ovviamente al netto delle vecchie deduzioni già previste all'art. 11 del 446/1997 ( contributi INAIL, costi relativi agli  apprendisti, ai disabili, spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, e così via) - (visualizza l'attuale art. 11 su banca dati CERDEF)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

n.b.: primo periodo d'imposta di applicazione, il 2012.


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1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse. Deduzione forfetaria 10%: dopo la modifica, la norma riconosce la deduzione forfetaria solo sulla quota imponibile per  interessi passivi  ed oneri assimilati.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Decorrenza della norma: a partire da "Unico2013" per l'anno d'imposta 2012. Nulla cambia quindi per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2011.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.




Nuova formulazione dell'art. 11, comma 1:

. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;