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Mercoledì 14 Settembre 2011 23:00
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Si è fatto attendere ma alla fine è arrivato. Il DPCM del 3 agosto 2011, che dispone limiti e regole per l'utilizzo delle cosiddette Auto Blu, e' approdato alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2011.

La pagina tematica su governo.it

Un monitoraggio specifico preciso ha condotto a stabilire l'esatto "patrimonio" di Auto Blu in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni, e cioé:

> 2.000 auto destinate agli eletti (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali);
> 10.000 auto di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali;
> 60.000 auto senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative.

Dalla sommatoria sono escluse circa 50.000 autovetture usate per scopi di sicurezza e difesa personale e nazionale, nonché circa 16.000 autovetture usate per la polizia municipale e provinciale.

Il decreto introduce razionalizzazione e trasparenza nell'uso del parco auto. La riduzione di circa il 70 per cento dei beneficiari "possibili" e una gestione più oculata dovrebbe condurre ad un notevolissimo contenimento dei costi, con nel mirino la progressiva riduzione del parco auto in dotazione alla P.A.  Il risparmio è stimato in circa 900 milioni di euro per il periodo 2012 / 2014. Il decreto doveva essere trasmesso alla Corte dei Conti per procedere, poi, verso la pubblicazione in G.U. Seguiremo l'iter. - nota del 15/09/2011: Pubblicazione in gazzetta avvenuta in data 14/09/2011.


Il testo del decreto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 2 del decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.  98 recante "Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, che reca  disposizioni  restrittive  in  materia  di  autovetture  di servizio; 

  Visto, in particolare, il comma  4  dell'articolo  2  del  predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti  modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi; 

  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;

                              Decreta:

Art. 1  -  Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle  autovetture  di servizio   e   di   rappresentanza   da   parte    delle    pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei  costi  e  di  miglioramento  complessivo  del  servizio,   anche attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse  le  Autorita'  indipendenti,  ed  esclusi  gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto  dall'articolo  5,  le Regioni e gli enti locali.
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle amministrazioni  che  utilizzano  non  piu'  di  una  autovettura  di servizio. Non si applicano, altresi',  alle  autovetture  adibite  ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica, della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale,  della difesa e della  sicurezza  militare,  nonche'  ai  servizi  ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

 

Art. 2 -  Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio

  1. Le autovetture di  servizio  possono  essere  assegnate  in  uso esclusivo alle seguenti Autorita': 
   a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri; 
   b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato; 
  c)  Primo  Presidente,  Procuratore  generale  della   Corte   di cassazione  e  Presidente  del  Tribunale   superiore   delle   acque pubbliche; 
   d) Presidente del Consiglio di Stato; 
   e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti; 
   f) Avvocato generale dello Stato; 
   g) Presidente del Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  della Regione siciliana; 
   h) Presidenti delle Autorita' amministrative indipendenti; 
   i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
  2. Le  autovetture  di  servizio  possono  essere  attribuite,  con provvedimento  adottato  da  ciascuna  amministrazione,  in  uso  non esclusivo, ai seguenti soggetti:
    a)  Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei Ministri;
    b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
    c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    d)  Segretari  generali   dei   Ministeri,   nonche'   Capi   dei Dipartimenti o  Uffici  di  pari  livello,  anche  periferici,  delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
    e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori  delle Agenzie fiscali, Presidenti degli  enti  di  ricerca  e  delle  altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
  3. Per  il  personale  delle  magistrature,  dell'Avvocatura  dello Stato,  dei  Corpi  militari,  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno  diritto  all'assegnazione,  in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti  titolari  di incarichi equiparati a quelli di  cui  al  comma  2.  A  tal  fine  i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i  provvedimenti  che elencano gli incarici equiparati, entro il 30 settembre  2011,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli  alla Corte dei conti per la registrazione.
  4. Restano ferme le vigenti disposizioni  concernenti  l'uso  delle autovetture  di  servizio  e  autovetture  blindate  per  ragioni  di sicurezza nazionale e di protezione personale.
  5. E' fatto divieto alle  pubbliche  amministrazioni  di  assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli  individuati  ai sensi del presente articolo. La violazione del  predetto  divieto  e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare  del  dirigente responsabile.

Art. 3  -  Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalita':
    a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprieta', limitando l'acquisizione in proprieta' ai soli  casi  di  documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa  emissione  di  agenti inquinanti secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  3  marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva  2009/33/CE  relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto  ambientale  e  a  basso consumo energetico nel  trasporto  su  strada.  L'acquisizione  delle autovetture, anche a bassa emissione di  agenti  inquinanti,  avviene anche attraverso il  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a disposizione da Consip S.p.A.;
    b) acquisizione di autovetture di  servizio  in  via  prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con  o  senza  conducente, anche attraverso il  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a disposizione da Consip S.p.A.;
    c) stipula di convenzioni con societa' di tassisti o di trasporto con conducente;
    d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per  percorsi  in tutto o in parte coincidenti  da  realizzarsi  attraverso  l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra piu' amministrazioni, a fronte di   esigenze   di   servizio   programmate   periodicamente    dalle amministrazioni  interessate,  ovvero,  qualora  non   programmabili, segnalate tempestivamente;
    e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;  

    f) adozione di sistemi telematici  per  la  trasparenza  dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
    g) contenimento  dei  costi  di  gestione  delle  autovetture  di servizio,  anche  mediante  la   riduzione   della   potenza,   della cilindrata, dei consumi, dei premi  assicurativi  e  delle  spese  di manutenzione, nonche' mediante la scelta di  allestimenti  e  modelli che  non  risultino  eccedenti  in   relazione   alle   esigenze   di utilizzazione delle autovetture;
    h) predeterminazione  dei  criteri  per  l'impiego  di  tutte  le autovetture di servizio e,  in  particolare,  dell'autorizzazione  da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
  2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale  riduzione della dotazione di autovetture di  servizio,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.122.

Art. 4 - Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio

  1. L'uso delle  autovetture  di  cui  all'articolo  2  e'  concesso limitatamente al periodo  di  durata  dell'incarico  e  per  le  sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
  2. Fermi restando i limiti di cui  al  comma  1,  l'utilizzo  delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non  esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, e' consentito per i casi di effettiva necessita'  legata  ad  inderogabili  ragioni   di   servizio;   sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando,  in relazione al percorso  ed  alle  esigenze  di  servizio,  gli  stessi garantiscano risparmi  per  la  pubblica  amministrazione  ed  uguale efficacia.

Art. 5 - Censimento permanente delle autovetture di servizio

  1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, incluse le Regioni e  gli  enti  locali,  comunicano,  entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sulla  base  del questionario da questo predisposto,  l'elenco  delle  autovetture  di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se  fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata  ed  anno di immatricolazione, specificandone le modalita' di utilizzo. Per  le successive acquisizioni le  amministrazioni  effettuano  la  medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data  di  acquisizione  o  di entrata  in   possesso   delle   autovetture   di   servizio.   Dalla comunicazione sono escluse le autovetture  acquisite  in  noleggio  o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi  pubblici  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  in apposita sezione del proprio sito.
  2. La  mancata  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  1  e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare  del  dirigente responsabile.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2011



 

redazione