| f-quater) all’articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: “Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma“;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni“;
|
Commento
La nuova formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2215-bis del Codice Civile prevedono l'apposizione di numerazione, firma digitale e marcatura temporale dei libri e scritture obbligatori per legge con cadenza annuale. In assenza di registrazioni, firma digitale e marcatura temporale dovranno essere apposte al momento dell'esecuzione delle nuove scritturazioni e segneranno la decorrenza del periodo annuale di "rinnovo" di firma e marca. Il comma aggiunto prevede poi l'allineamento del termine di "certificazione" della tenuta annuale con quello della conservazione sostitutiva ai sensi del DM 23/01/2004: la tenuta informatica e la conservazione elettronica per ciascun anno contabile di riferimento avranno d'ora in avanti identiche scadenze temporali.
Le scritture cosi' tenute ed "elettronicamente vidimate" avranno validità sia ai fini tributari, che per la normativa fallimentare che sul piano processuale.
|
Â
|